Art. 9.
(Trasferimenti).

      1. I trasferimenti degli ispettori tecnici sono effettuati in base ad una tabella di titoli valutabili approvata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sui posti vacanti relativi ai contingenti stabiliti per ciascun ordine e grado di scuola.